16. mag, 2022

69° post/Reminder 3: Domenica 12 giugno si possono votare cinque referendum per riformare il codice penale fascista in vigore e per una rivoluzione democratica

Dall'almanacco dei martiri del dovere, riportiamo che, come oggi, il 16 maggio 1821 a Savona, sul campo di Marte, fu fucilato Fedele Rossano, soldato del battaglione Cacciatori, ritenuto autore del pronunciamento rivoluzionario del 3 e del 7 aprile precedenti.

Il 12 giugno è la data in cui si voteranno i 5 referendum abrogativi sulla giustizia. Affinché gli italiani possano esercitare il proprio esercizio legislativo previsto dalla Costituzione lasciando alla storia un risultato valido è necessario che si rechino a votare il 50%+1 degli aventi diritto al voto.

Insieme alle elezioni amministrative di 970 Comuni, di cui 21 capoluoghi di provincia e 4 di Regione: Genova, Palermo, L’Aquila e Catanzaro, avverrà anche la votazione per i referendum della giustizia relativi a custodia cautelare, separazione delle carriere dei magistrati, elezione del Csm, consigli giudiziari, incandidabilità dei politici condannati.

Vediamo oggi nel dettaglio il secondo quesito referendario.

Limitazione misure cautelari

E' stato indetto referendum popolare per la limitazione delle misure cautelari, con abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., in materia di misure cautelari e, di esigenze cautelari nel processo penale.

In sostanza si chiede di ridurre i reati per cui è consentito il ricorso alle misure cautelari in carcere.

Quesito:

Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni?

Da oggi nel nostro sito apostolatomazzinianoeuropeo.net nella sezione "Attività" c'è una nuova pagina intestata "Danilo Nicolini" con le attività svolte a Santarcangelo di Romagna in Vonsiglio Comunale dal nostro associato